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Il Matrimonio del cittadino italiano all’estero

 

Allorché un cittadino italiano si trovi all’estero può ivi sposarsi, ossia contrarre matrimonio, con un altro cittadino italiano o con uno straniero. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun futuro sposo, quindi quella italiana, prevista dal codice civile, per il cittadino italiano e quella richiesta dalla legge nazionale per il cittadino straniero.

Il matrimonio all’estero potrà essere celebrato dinanzi:
- ad un’autorità straniera locale;
- all’autorità diplomatica o consolare;
- ad un ministro di un culto religioso.

IL MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO DINANZI ALL'AUTORITA' STRANIERA
Il matrimonio celebrato dal cittadino italiano all’estero dinanzi all’autorità straniera locale, se vengono rispettate le forme previste nello stato straniero e se sussistono le condizioni e la capacità necessarie per contrarre matrimonio secondo le norme del codice civile, è valido e produce effetti immediati anche nell’ordinamento italiano. Non sussiste in questo caso l’obbligo delle pubblicazioni, a meno che non sia richiesto dalla legislazione straniera.
In alcuni casi l’autorità straniera richiede una certificazione attestante la capacità matrimoniale del connazionale oppure un nulla-osta.
E’ importante ricordare che l’Italia ha aderito insieme ad altri paesi (Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germani, Grecia, Portogallo, Spagna, Svizzera e Turchia), alla Convenzione di Monaco del 1980 (un accordo) che ha fissato norme comuni per il rilascio di un certificato di capacità matrimoniale che potrà essere utilizzato dai cittadini di questi paesi per la celebrazione del matrimonio all’estero. Il certificato viene rilasciato dall’autorità competente solo se il cittadino possiede i requisiti e se vi sono le condizioni per contrarre matrimonio che sono necessari secondo la legge dello Stato di appartenenza. Il Italia l’autorità competente a rilasciare questo certificato è l’ufficiale di stato civile. Questo certificato ha una validità di 6 mesi. L’Italia ha poi stabilito ulteriori accordi con Svizzera e Austria nell’ottica di una maggiore collaborazione e semplificazione per la celebrazione del matrimonio tra cittadini provenienti dai rispettivi Paesi.
Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.
Copia dell’atto di matrimonio redatto dall’autorità straniera, debitamente legalizzato e tradotto, è rimessa a cura degli interessati (gli sposi) all’autorità diplomatica o consolare italiana che la trasmetterà all’ufficiale di stato civile competente perché sia trascritto in Italia. Dal momento che l’atto è immediatamente valido, la trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile non avrà efficacia costitutiva (ovvero non è necessaria perché il matrimonio sia considerato valido), ma ha solo natura meramente certificativa e di pubblicità.
Per procedere alla legalizzazione dell’atto di matrimonio il richiedente deve presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito dell’atto (in originale) da legalizzare. Al fine di ottenere il certificato di conformità della traduzione, il richiedente deve presentarsi, sempre previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.
Gli atti di cui sopra sono soggetti al pagamento dei diritti (tasse) in base alla tariffa consolare attualmente in vigore.
Gli atti di matrimonio rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

IL MATRIMONIO DEL CITTADINO ITALIANO DINANZI ALL'AUTORITA' DIPLOMATICA O CONSOLARE ITALIANA
La legge italiana attribuisce alle autorità diplomatiche e consolari italiane all’estero funzioni di ufficiale di stato civile. Il Console è, dunque, autorizzato a celebrare i matrimoni.
Davanti a queste autorità all’estero possono celebrare matrimonio due futuri sposi entrambi cittadini italiani o un cittadino italiano e uno straniero, cui devono presentare l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, che può essere presentata di persona all’ufficio consolare ovvero inviata per posta, fax o email e corredata dalla copia dei documenti di identità dei richiedenti.
Una volta accolta l’istanza, i futuri sposi devono richiedere le pubblicazioni.
In base alla nazionalità ed alla residenza dei futuri sposi si individua anche il luogo in cui richiedere, ovvero:
- se entrambi sono residenti in Italia le pubblicazioni vanno richieste all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza;
- se il cittadino italiano ha la residenza all’estero e l’altro (italiano o straniero) in Italia, le pubblicazioni possono essere richieste indistintamente all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza in Italia o all’autorità consolare italiana all’estero nella cui circoscrizione risiede il futuro sposo;
se il cittadino italiano ha la residenza in Italia e l’altro (italiano o straniero) all’estero, le pubblicazioni vanno richieste al Comune italiano di residenza;
se entrambi sono residenti all’estero, competente per ricevere la richiesta di pubblicazioni è esclusivamente l’autorità consolare.
L’autorità consolare deve inviare l’atto di matrimonio all’ufficiale dello stato civile del Comune italiano competente.
Il Console può rifiutare di celebrare un matrimonio che risulterebbe non valido secondo l’ordinamento vigente nel Paese straniero; in questo caso il Console può decidere di celebrare comunque il matrimonio, ma dovrà informare gli sposi circa la non efficacia dell’atto nello Stato in questione.

IL MATRIMONIO RELIGIOSO DEL CITTADINO ITALIANO CELEBRATO ALL'ESTERO
Se un cittadino italiano celebra un matrimonio religioso all’estero questo sarà valido ed efficace in Italia solo se produce effetti civili per l’ordinamento dello Stato straniero in cui si è celebrato e dovrà essere trascritto, con valore dichiarativo e non costitutivo (ovvero non è necessaria la trascrizione perché il matrimonio sia considerato valido), nei registri dello stato civile italiani.
Invero, i giudici della Corte di Cassazione (l’organo giudicante in Italia più importante), si sono espressi circa la validità, in Italia, di matrimoni celebrati all’estero secondo il rito canonico-concordatario, perché ritengono che il sacramento del matrimonio abbia un valore ultraterritoriale e possa essere ricevuto in qualsiasi parte del mondo dove siano presenti ministri del culto cattolico (sacerdoti). Pertanto, il matrimonio così contratto, essendo celebrato secondo un ordinamento giuridico vigente anche all’estero e che dallo Stato italiano è riconosciuto come competente nella materia matrimoniale, deve ritenersi valido civilmente e deve poter essere trascritto.

 

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