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Affidamento delle ceneri

 

Le ceneri derivanti dalla cremazione, racchiuse in apposita urna cineraria di idoneo materiale, debitamente sigillata e con l’indicazione delle generalità del defunto, possono essere affidate ai familiari quando vi sia:
- espressa volontà del defunto;
- volontà dell’eventuale coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e segg. del Codice civile.
Nel caso di più parenti dello stesso grado occorre la maggioranza assoluta di essi e in caso di disaccordo l’urna viene temporaneamente tumulata nel cimitero. è possibile l’affidamento anche di ceneri derivanti da cremazioni già avvenute e precedentemente tumulate.

Come fare: Il familiare affidatario presenta all’Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di quello dove sono conservate le ceneri, l’apposito modulo per l’affidamento ceneri, nel quale deve dichiarare:
- che conserverà diligentemente le ceneri presso la propria abitazione, cioè nel luogo di residenza legale;
- di essere consapevole che la dispersione non autorizzata delle ceneri o effettuata contro la volontà del defunto o l’abbandono dell’urna costituiscono reato;
- che conserverà l’urna in luogo sicuro e al riparo da possibili profanazioni o rotture;
- di essere informato dell’obbligo di tumulare le ceneri al cimitero o conferirle al cinerario comune nel caso non intendesse più conservarle presso la propria abitazione.
Questa dichiarazione va presentata in triplice copia al Comune di decesso o a quello ove sono tumulate le ceneri,unitamente alla documentazione, in originale o copia autenticata, dalla quale risulti che la volontà di affidamento delle ceneri è stata espressa dai soggetti legittimati. In calce, previa indicazione del luogo di provenienza delle ceneri, l’Ufficiale dello Stato civile ne autorizza il trasporto presso l’abitazione del familiare affidatario.

 

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