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Il Matrimonio del cittadino straniero in Italia

 

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può sposarsi, ossia contrarre matrimonio nel nostro Paese o secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese, oppure secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile (vedi la scheda sul matrimonio civile), al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico (vedi la scheda sul matrimonio religioso) se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal codice civile (vedi la scheda sul matrimonio civile): interdizione, difetto di libertà di stato, parentela ed affinità non dispensabili, delitto, divieto temporaneo di nuove nozze (art. 116, c. 2, codice civile). Deve essere rispettato anche il limite dell’età minima (18 anni, o 16 con autorizzazione).

PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI NECESSARI
Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere le pubblicazioni all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.
Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio secondo le leggi cui sono sottoposti (nulla-osta). Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.
Dovranno produrre, infine, un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano (permesso di soggiorno o carta di identità).
Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.
Per questi due Paesi, vista l’assenza di autorità competenti a rilasciare il nulla osta di cui sopra, l’Italia ha scambiato con questi Paesi delle note, approvate con legge successiva, secondo le quali il cittadino statunitense o l’australiano che non riesce a produrre la documentazione prevista dal nostro Codice Civile, presenti all’ufficiale di stato civile competente i seguenti documenti:
- una dichiarazione giurata resa davanti alla competente autorità consolare da cui risulti che nulla osta al matrimonio;
- i documenti rilasciati dalle autorità statunitensi o australiane dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alle leggi cui il richiedente è soggetto, nulla osta al matrimonio.

La legge sembra escludere in capo al nostro ufficiale di stato civile il compito di una ulteriore attività di accertamento; questi, quindi, si limiterà a ricevere il nulla osta dello stato straniero salvo i casi in cui la celebrazione possa minacciare l’ordine pubblico o il buon costume.
L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla-osta, procede con le pubblicazioni secondo le formalità previste per i cittadini italiani.
Se i cittadini stranieri non hanno la residenza o i domicilio in Italia, l’ufficiale di stato civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.
Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

VALIDITA' DEL MATRIMONIO DEGLI STRANIERI IN ITALIA
Secondo la Convenzione dell’Aja del 12 giugno 1902, il matrimonio del cittadino straniero in Italia può ritenersi valido se la disciplina dello Stato ove viene svolto nulla contesti in proposito.
Per quanto concerne il matrimonio celebrato dinanzi all’autorità consolare, questo viene ritenuto valido, quanto alla forma, purché almeno uno degli sposi sia cittadino dello Stato cui l’autorità consolare appartiene e purché gli sposi non appartengano allo Stato nel cui territorio si celebra il matrimonio. Laddove esistano specifiche convenzioni in materia, il matrimonio celebrato davanti ad un’autorità consolare può essere trascritto nei registri di stato civile.
Gli stranieri possono contrarre matrimonio dinanzi ai ministri di culto acattolici ammessi in Italia con effetti civili.

 

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