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Torna alla listaIl Matrimonio civile

Il matrimonio è l’atto con il quale due persone di sesso opposto manifestano la volontà di realizzare una comunione spirituale e materiale di vita con l’osservanza dei doveri e l’esercizio dei diritti previsti per i coniugi dal codice civile. Con il termine matrimonio si intende sia l’atto che costituisce il vincolo sia il rapporto che lega tra loro i coniugi.
Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale (ad. es.: il sindaco o un assessore) che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.
QUALI SONO LE CONDIZIONI NECESSARIE PER CONTRARRE MATRIMONIO CIVILE
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
- non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
- non devono essere interdetti per infermità di mente ;
- non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
- la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
- non possono contrarre matrimonio tra loro:
1) gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
2) i fratelli e le sorelle;
3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
4) gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;
6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
7) i figli adottivi della stessa persona;
8) l'adottato e i figli dell'adottante;
9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
10) persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro;
- devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.
CHE COSA SONO LE PUBBLICAZIONI
Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento sul sito internet del comune di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.
La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 16 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi e deve contenere le seguenti informazioni: il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza, la libertà di stato di ciascuno degli sposi, se esiste qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione tra di essi, se hanno già contratto matrimonio, se sono stati dichiarati interdetti per infermità di mente, se sono stati condanni per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
L’atto di pubblicazione resta inserito sul sito web del comune per almeno 8 giorni consecutivi. Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.
COSTI
Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure di un importo pari al doppio, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.
CHI E COME PUO' PRESENTARE OPPOSIZIONE
In presenza di cause che impediscano la celebrazione del matrimonio, la legge legittima determinate persone ad opporsi ad esso, e cioè:
- i genitori degli sposi;
- in caso di mancanza dei genitori gli ascendenti e i collaterali fino al terzo grado;
- il tutore o il curatore.
Questi soggetti possono presentare ricorso al tribunale del luogo dove sono state eseguite le pubblicazioni. Il Presidente del tribunale fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i 3 e i 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Il ricorso può essere presentato anche dopo il termine di inserimento della pubblicazione on line, ma comunque prima della celebrazione del matrimonio.
Il Presidente del tribunale può decidere di sospendere la celebrazione del matrimonio sino a che sia stata rimossa l’opposizione.
CHI CELEBRA IL MATRIMONIO CIVILE
Il matrimonio civile viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato), che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere.
L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.
DOVE SI CELEBRA ED IN COSA CONSISTE LA CELEBRAZIONE
La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni.
L’ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, li dichiara uniti in matrimonio e accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali, nonché il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio).
Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale. In tal caso è necessaria la presenza di 4 testimoni anziché 2.
L'ATTO DI MATRIMONIO
L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli sposi e dei testimoni, la data dell’eseguita pubblicazione o l’eventuale indicazione dei decreti di autorizzazione all’omissione della pubblicazione o se ricorrono degli impedimenti, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale ed, infine, la dichiarazione dell’ufficiale di stato civile che li unisce in matrimonio.
Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli sposi non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
IL REGIME PATRIMONIALE
I regimi patrimoniali tra cui i coniugi possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.
La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente. Sono esclusi dalla comunione dei beni: 1) i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio; 2) i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione; 3) i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori; 4) i beni che servono all’esercizio della professione; 5) i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.
Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi: 1) morte di uno dei coniugi; 2) separazione giudiziale dei beni; 3) provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi; 4) sentenza di divorzio; 5) annullamento del matrimonio; 6) scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).
La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi e prevede, invece, che ciascun coniuge conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.
Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:
• prima del matrimonio:
- all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile);
- al parroco (matrimonio concordatario);
- al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);
• dopo il matrimonio:
- davanti ad un notaio.
La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio.