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Dispersione delle ceneri

 

La dispersione delle ceneri consiste nello spargimento in un’area secondo le modalità stabilite dalla legge. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dal Codice della Strada, e può essere eseguita esclusivamente nei luoghi consentiti dalla legislazione vigente. La dispersione delle ceneri, autorizzata ai sensi di legge, può essere effettuata dal coniuge, dai figli. In mancanza di coniuge e di figli tale facoltà spetta ad altri familiari aventi diritto, o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'Associazione a cui era iscritto il defunto, o in mancanza al personale autorizzato dal Comune. Non è ammessa la dispersione di una sola parte delle ceneri né la divisione delle stesse in più parti.

Come fare: La dispersione deve essere autorizzata dal Comune sulla base della volontà espressa per iscritto o verbalmente in vita dal soggetto. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate. La volontà espressa verbalmente in vita dal soggetto, deve essere documentata come dichiarazione dal coniuge o da tutti i congiunti di primo grado, previo accordo sull'individuazione del soggetto incaricato della dispersione. Se il soggetto ha espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile.

 

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