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Barriere architettoniche

 

Un problema, non solo per i disabili, ma anche per i bambini, gli anziani, i cardiopatici è rappresentato dalle barriere architettoniche. Con questo termine si intendono tutti gli ostacoli, soprattutto edilizi (scale, ascensori, marciapiedi) che non permettono la completa mobilità delle persone con difficoltà motorie.

Esistono vari tipi di barriere:
• Barriere urbane: attraversamenti pedonali, sottopassaggi, scalinate;
• Barriere di localizzazione: ostacoli costituiti dall’ubicazione dell’abitazione, delle sede di lavoro o di studio, che costringono a compiere a compiere a piedi lunghi percorsi
• Barriere percettive: ostacoli che rendono scarsamente o del tutto irriconoscibile la localizzazione degli edifici pubblici.

La prima legge che ha affrontato il problema delle barriere architettoniche è stata la Legge 118/71, che ha previsto l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici o aperti al pubblico.
La Legge 13/89 affronta il problema delle barriere architettoniche negli edifici privati. Tale Legge prevede la concessione di contributi al disabile che intende eliminare dalla propria abitazione e da spazi condominiali barriere architettoniche o impedimenti strutturali.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere detratti, secondo la Legge 104/92, per il 36% dell’Irpef per una spesa massima di 48mila euro (del 50% per una spesa massima di 96mila euro). Gli interventi in questione riguardano: l’eliminazione delle barriere architettoniche o altri lavori che favoriscano la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap.
La detrazione è prevista solo per gli immobili e non comprende altri beni. Tra gli interventi presi in considerazione figurano anche quelli per realizzare un elevatore esterno, per sostituire gradini e scale con rampe.
La legge prevede la possibilità di richiedere contributi per eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Modalità di accesso: presentare domanda in carta da bollo al Sindaco del comune nel quale si trova l’immobile entro il 1 marzo di ogni anno.
Documenti da allegare alla domanda:
- descrizione sommaria delle opere e della spesa prevista;
- certificato medico in carta semplice attestante l'handicap del richiedente; devono essere indicate la patologie e le connesse obiettive difficoltà alla mobilitazione, l'eventuale menomazione o limitazione funzionale permanente;
- autocertificazione nella quale indicare l'ubicazione dell'immobile dove risiede il richiedente e oggetto dell'intervento programmato, gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni;
- dichiarazione che gli interventi per cui si chiede il contributo non sono già stati realizzati o in corso di esecuzione e se, per le stesse opere, gli siano stati concessi altri contributi.

 

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