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Testamento olografo

 

Il testamento è un atto con il quale ciascuno può disporre, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze. Il testamento olografo è la forma più semplice di testamento e, nello stesso tempo, la più riservata: esso deve essere scritto per intero, datato e sotto-scritto di pugno dal testatore. Il testamento olografo è la forma più semplice, più economica e pratica per esprimere le proprie volontà non richiedendo la presenza né del notaio né dei testimoni. Per questo motivo, essendo scritto di pugno (cioè a mano) dal testatore, è la forma più diffusa di testamento.
La legge, tuttavia, a tutela del testatore, impone determinate formalità e i requisiti qui sotto elencati:
• AUTOGRAFIA: Il primo requisito consiste nel fatto che il testamento è integralmente scritto dalla mano del testatore a garanzia della autenticità dell’espressione di volontà. Non è sufficiente che lo scritto sia a macchina o a stampa anche se vi è la sottoscrizione: in questi casi, infatti, può esservi il dubbio che la persona non abbia letto quanto scritto e la legge, con la previsione che sia scritto di pugno dal testatore stesso, impone che non esistano dubbi del genere.
Anche una lettera, se contiene i requisiti indicati, può valere come testamento: occorre, tuttavia, dimostrare che chi l’ha scritta aveva la volontà di disporre dei propri beni, escludendo che si tratti di una manifestazione di una volontà futura di compiere un testamento con tale contenuto.
Il testamento formato con fogli contenenti appunti per le disposizioni di ultima volontà è valido se vengono aggiunte espressioni dalle quali emerge la volontà di imprimere all’atto il carattere di testamento (per esempio: “Voglio che questo sia il mio testamento”).
Questo tipo di testamento può essere scritto su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore; non è neppure necessario che sia proprio carta essendo possibile che sia scritto su stoffa, legno o altro materiale sufficientemente durevole. In ipotesi, potrebbe anche essere scritto su marmo o pietra ma non può, tuttavia, essere scolpito perchè perderebbe caratteristiche della calligrafia del testatore.
Possono ovviamente essere usati più fogli di carta purchè risulti che l'uno è la continuazione dell'altro (generalmente vengono numerati).
Il requisito dell’autografia non sussiste nel caso di collaborazione grafica di un terzo che aiuti e guidi la mano del testatore. Viceversa non produce nullità la preparazione dell’atto da parte di un terzo (per esempio un notaio o un avvocato a cui il testatore si sia rivolto per una consulenza) sempre che sia scritto dalla mano del testatore. Nell'ipotesi in cui il testatore senta l'esigenza di operare, in un momento successivo, delle aggiunte, esse devono rispettare gli stessi requisiti dell'atto: devono essere scritte interamente di pugno dal testatore, datate e sottoscritte.
• DATA: La data è il secondo requisito del testamento olografo: essa consiste nell’indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui l’atto è stato scritto. Può essere sostituita anche da equipollenti che siano sufficienti a ricostruire il giorno della redazione (per esempio Capodanno 2000 o Natale 2010).
La data può essere inserita all’inizio o alla fine delle disposizioni, prima o dopo la sottoscrizione. Se il testamento è composto da più fogli non è richiesto che la data sia inserita in ciascuno di essi. Non è necessaria l’indicazione dell’ora.
La finalità della data sta nell’esigenza di accertare se il testatore era capace nel giorno in cui ha formato il testamento e, nel caso in cui vi siano due o più testamenti successivi della stessa persona, quale sia l’ultimo cronologicamente che revochi le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori. La mancanza della data (o la sua incompletezza) produce l’annullabilità dell’atto anche se si ammette che possa essere integrata con elementi tratti dalla scheda testamentaria.
Il testamento è anche annullato se la data risulta cancellata.
• SOTTOSCRIZIONE: La sottoscrizione, ultimo requisito, individua il testatore: di solito comprende nome e cognome ma può essere costituita da qualsiasi indicazione (vezzeggiativo, pseudonimo) che designi con certezza la persona del testatore.
La sottoscrizione deve essere, come dice la parola stessa, posta in calce alle disposizioni: se ciò non avviene l’atto è invalido.

DEPOSITO DEL TESTAMENTO
Chi redige un testamento olografo non è tenuto a comunicare a nessuno di averlo fatto e può conservarlo, a propria cura, dove ritiene opportuno (per esempio può portarlo in una cassetta di sicurezza, nasconderlo in casa o depositarlo presso un notaio).
Tuttavia, dal momento che il testamento può essere facilmente sottratto o smarrito, per evitare questo e per essere sicuri che le ultime volontà arrivino ai destinatari, molti testatori preferiscono affidare la scheda ad una persona di fiducia o meglio depositare il proprio testamento presso un notaio (che ne curerà, altresì, la pubblicazione dopo la morte). Il deposito di un testamento olografo presso un notaio può avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno ha titolo per chiedere il deposito di testamenti altrui. È inoltre uso fare due o più originali di testamento (tutti identici tra loro, datati e firmati dal testatore e da questi integralmente manoscritti non essendo valide fotocopie anche se firmate in originale) da conservare in luoghi diversi. Dopo la morte del testatore chiunque ne abbia il possesso è tenuto a presentarlo ad un notaio per pubblicarlo.

 

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