CIVITANOVA MARCHE

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automobile

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Documenti del veicolo

 

CARTA DI CIRCOLAZIONE
E’ il documento necessario alla circolazione dell’autovettura che il conducente deve sempre portare nel veicolo per poter circolare. È rilasciata dall'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile (UMC) e riporta i dati relativi alle caratteristiche tecniche del veicolo.

CERTIFICATO DI PROPRIETA'
E’ il documento che attesta lo stato giuridico attuale del veicolo ed è rilasciato dalle unità territoriali dell'ACI - Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Esso non è necessario per la circolazione, ma per presentare ogni successiva richiesta al PRA.

PATENTE
La libertà di circolazione è uno dei diritti primari del cittadino, sanciti dalla costituzione. L'esercizio del diritto alla libera circolazione è regolato però da leggi che tutelano la sicurezza della collettività. La prima regola per l'esercizio di tale diritto è il possesso di specifiche abilitazioni.
La patente di guida è il documento (o autorizzazione amministrativa) che abilita alla guida di veicoli e motoveicoli; si distingue in diverse categorie ed abilita alla guida di determinati veicoli a seconda delle loro caratteristiche e viene rilasciata dopo l'accertamento dei requisiti di età, fisici, psichici, morali e tecnici, oltre che alla cittadinanza.
I minori di 16 anni, con qualsiasi patente e veicolo a motore, non possono trasportare passeggeri.
La patente è utilizzabile anche come documento di riconoscimento, ma non è valida per l'espatrio. Se si conduce un veicolo per il quale non è prevista la patente (ad esempio una bicicletta), è obbligatorio portare con sé un documento di identità.
In seguito all'accertamento di gravi comportamenti scorretti, la patente può essere ritirata, sospesa o addirittura revocata (annullata). L'idoneità tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di controllo delle conoscenze (esame teorico) e una prova di verifica delle capacità e dei comportamenti (esame pratico).
Dove rivolgersi: Per conseguire la patente di guida la è sempre meglio rivolgersi ad un'autoscuola, non solo per ottimizzare i tempi, ma anche e soprattutto per avere una formazione adeguata che dia garanzie nel corso del tempo.

LA PATENTE A PUNTI
Ogni titolare di patente ha in dotazione 20 punti.
Se si commettono infrazioni al codice stradale di una certa gravità, oltre ad una sanzione amministrativa e ad un eventuale provvedimento sulla patente o sulla carta di circolazione è prevista la decurtazione di un certo numero di punti. La corrispondenza tra infrazioni e punti decurtati (tolti) è presente nella tabella allegata all'art. 126 bis del codice stradale.
Chi esaurisce tutti i punti deve rifare gli esami per la patente (revisione). Chi commette infrazioni, ma nei due anni successivi non ne commette altre comportanti la decurtazione, ha il reintegro completo dei 20 punti. Chi non commette nessuna infrazione, ad ogni biennio avrà due punti in più, fino ad un massimo di 30 punti complessivi.
Per conoscere il punteggio associato alla propria patente, è possibile telefonare al numero 848782782 o consultare il sito internet http://www.ilportaledellautomobilista.it/.
Chi commette più infrazioni in una volta sola, può perdere al massimo 15 punti, purché un'infrazione non comporti la sospensione o revoca della patente. È la comunicazione del CED (Centro Elaborazione Dati) del Ministero dei Trasporti, che comunica ufficialmente la decurtazione dei punti, e che autorizza alla frequenza di un corso di recupero.
Per i neopatentati, i punti riportati nella tabella allegata all'art. 126 bis, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

Duplicato della patente: il duplicato della patente deve essere richiesto agli UMC (Uffici di Motorizzazione Civile), direttamente o tramite le agenzie di pratiche auto. Si richiede il duplicato della patente in tutti i casi in cui l'originale non è più valido perché scaduto, non aggiornato, deteriorato oppure smarrito o rubato.
Le nuove patenti europee non riportano più il campo della residenza, ragione per cui non è più necessario richiedere un duplicato per aggiornarle (anche se va lo stesso fatta la comunicazione tramite il nuovo Comune di Residenza). Per le 'vecchie' patenti invece va fatto il duplicato anche in caso di cambio di residenza.
Il duplicato nuovo che vi verrà rilasciato, corrisponde alla nuova patente formato CARD.

 

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