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Auto usate: passaggio di proprietà in Comune senza notaio

 

Con l’abolizione del certificato di proprietà dell’auto in formato cartaceo (CDP) - frutto della riforma Madia sulla pubblica amministrazione - e la sua trasformazione nel documento unico di circolazione (disponibile solo in formato on-line), cambiano le modalità con cui potrà essere effettuata la vendita dell’automobile, di seconda mano, tra privati direttamente in Comune (il cosiddetto passaggio di proprietà in Comune): un’attività che, da ormai 10 anni, è consentito fare senza il notaio e in modo autonomo. Con la messa on-line del certificato di proprietà, la firma del venditore dovrà essere apposta solo su supporto digitale.

Procedura: Il passaggio di proprietà dei veicoli usati consta di tre passaggi:
• Fase 1: la firma della dichiarazione di vendita da parte del venditore davanti a un notaio o un pubblico ufficiale (per es. al Comune) che la autentica
• Fase 2: la registrazione dell’atto di vendita al Pubblico Registro Automobilistico (Pra), che emette un nuovo certificato di proprietà. Il Codice della strada stabilisce che tale operazione debba essere effettuata dall’acquirente, anche se nulla vieta che sia il venditore a provvedere, se gli resta in mano il certificato di proprietà.
• Fase 3: La comunicazione delle generalità del nuovo proprietario al Dipartimento trasporti terrestri (Dtt), ex Motorizzazione, che stampa un tagliandino di aggiornamento della carta di circolazione.
Costo: per l’autentica, nei Comuni si pagano i diritti di segreteria (una decina di euro); negli Sta è gratis. Restano fermi tutti gli altri costi per la pratica (14,62 euro di imposta di bollo per l’autentica, più 75 euro circa tra emolumenti Pra per la trascrizione dell’atto di vendita, diritti per l’aggiornamento della carta di circolazione e imposte di bollo su queste operazioni).
Documenti necessari: Per l’acquirente basta autocertificare la residenza e il numero di codice fiscale. È consigliabile rivolgersi direttamente a uno Sta, in quanto abilitato a espletare l’intera pratica. In caso di acquisto di veicolo usato si deve procedere a registrare il passaggio di proprietà e aggiornare la carta di circolazione; il termine per non incorrere nella sanzione è di 60 giorni dalla data dell’atto di vendita.
Dove rivolgersi: dal 4 luglio, la legge consente semplicemente di procedere all’autentica della firma del venditore non più solo dal notaio. Ci si può rivolgere anche agli uffici comunali e agli sportelli Sta (Sportello Telematico dell’Automobilista, cioè le sedi provinciali di Motorizzazione e Pra e le Agenzie di pratiche auto specificamente abilitate, che espongono l’apposita targa).

 

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